Fonti Internazionali
- Convenzione di Ginevra del 1951
La Convenzione fornisce una definizione del termine ‘rifugiato’, elencando i diritti e i doveri dei rifugiati, le motivazioni per le quali avviene la cessazione di tale status e le cause di esclusione.
L’art. 1 della Convenzione indica i beneficiari dello status di rifugiato:
“2) a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.
B. 1. Agli effetti della presente Convenzione, possono essere considerati “avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951” nel senso dell’articolo 1, sezione A.:
a) “avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa”;
b) “avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove”.
Alla sez. C vengono elencate le motivazioni per le quali avviene la cessazione di tale status:
“1. se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza;
2. se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa;
3. se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza; o
4. se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d’essere perseguitata;
5. se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza.”
Le sezioni D, E ed F di suddetto articolo individuano invece le cause di esclusione, precludendo dai benefici della Convenzione coloro che beneficino attualmente ed effettivamente della protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diverse dall’Alto Commissariato per i rifugiati; i rifugiati o profughi nazionali, cioè i cittadini di un Paese che abbiano la propria residenza abituale in un altro Paese e che, a causa di eventi bellici, politici o altre situazioni verificatesi in tale Paese, volontariamente o forzatamente lo abbandonano o non vi facciano rientro e si rifugiano nel Paese di cui sono cittadini; e coloro che non sono degni di protezione internazionale.
(https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf)
- Protocollo di New York del 1967
Con l’accrescersi del numero dei rifugiati alla fine degli anni cinquanta e nei primi anni sessanta, è divenuto necessario ampliare il raggio d’azione sia temporale che geografico della Convenzione sui rifugiati.
Pertanto il 4 ottobre 1967, a New York, viene adottato il Protocollo aggiuntivo relativo allo status dei rifugiati, che modifica le sezioni A e B dell’art. 1 della Convenzione, disponendo che la definizione di cui all’art. 1 debba essere intesa come se le parole “a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951” fossero omesse e ha inoltre stabilito che il Protocollo debba applicarsi senza alcuna limitazione geografica, fatte salve però le dichiarazioni restrittive già rese in sede di ratifica e non modificate successivamente.
(http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-relativo-alla-status-di-rifugiato-1967/149)
- Totale Paesi firmatari Convenzione di Ginevra del 1951: 145
- Totale Paesi firmatari del Protocollo di New York del 1967: 146
- Paesi contraenti solo della Convenzione: Madagascar e Saint Kitts and Nevis
- Paesi contraenti solo del Protocollo: Capo Verde, Stati Uniti d’America e Venezuela
La citata Convenzione rappresenta lo statuto guida a cui tuttora si ispira l’attività dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) formalmente istituito a seguito della decisione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1950.